Giudice Sportivo

Calcio


In Prima categoria fermato due giornate Samuele Caspani del Grosio. Squalifica che si riferisce alla partita dell'11 febbraio sul campo del Valmadrera. Di seguito le motivazioni:
DELIBERA A SEGUITO ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE
"gara del 11/ 2/2024 VALMADRERA C.G. - GROSIO Con deliberazione pubblicata sul C.U. n.50 del 15.2.2024 lo scrivente ha deciso la trasmissione degli atti di gara alla Procura Federale, riservandosi eventuali decisioni di merito; ciò al fine di accertare il responsabile di eventuale comportamento discriminatorio avvenuto a fine gara nei confronti del calciatore della Pol. Valmadrera, Signor …Omissis.. , come da lui stesso comunicato all'arbitro La Procura Federale con nota pec. prot. 24325/50 pfi-of 23-24/PM/ag del 26-3-24 ha comunicato di aver svolto i propri accertamenti e conseguentemente ha trasmesso gli atti relativi per le determinazioni di competenza Posto che la condotta discriminatoria è giustamente sanzionata con severità dalle vigenti norme federali come disposto dall'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto intollerabile offesa che colpisce la persona nei suoi più importanti valori etici e morali, valori che senza dubbio sono la base ed il fondamento dei rapporti sociali su cui si regge la nostra civiltà, quali la razza, il colore, la religione, la lingua, il sesso, la nazionalità, l'origine etnica, ecc., va da sé che l'irrogazione della relativa grave sanzione deve essere supportata dal riscontro di una prova. Dagli atti citati, come trasmessi dalla Procura Federale, non risulta accertato e provato che a fine gara il calciatore Samuele Caspani della società US Grosio, indicato da calciatore avversario quale responsabile per aver proferito nei suoi confronti frase discriminatoria, abbia effettivamente pronunciato tale frase discriminatoria. Risulta invece, come da ammissione del calciatore Samuele Caspani della società US Grosio, che a fine gara il medesimo calciatore ha pronunciato frase offensiva (non però discriminatoria) peraltro rivolta ad altro calciatore avversario e non a colui che lo ha indicato quale responsabile. Inoltre dagli atti citati non risultano eventuali infrazioni disciplinarmente rilevanti a carico di altri calciatori o tesserati. Fatti propri ed assunti quali mezzi di prova gli atti trasmessi dalla Procura Federale.
PQM. DELIBERA Di squalificare per due gare il calciatore Samuele Caspani della società US Grosio. Per il resto di archiviare il procedimento".
In ambito giovanile regionale spicca la squalifica fino al 24 aprile inflitta all'assistente dell'arbitro Denis De Romeri (Ardenno Buglio) "Per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro (art.36 comma 1/adel C.G.S. come modificato con CU N. 165/A del 20/04/2023)".
In Seconda categoria un turno di stop per William Paganin (Piantedo), Cristian Scipioni, Francesco Monti (Tiranese), Lorenzo Vaninetti (Atletico Cosio).
In ambito giovanile provinciale da sottolineare lo stop fino al 12 maggio inflitto al massaggiatore della Chiavennese Andrea Balatti "al 45' dal s.t. il tesserato BALATTI ANDREA (CHIAVENNESE U.S.) proferiva reiteratamente nei confronti del Direttore di Gara le frasi ingiuriose ed irriguardose annotate nel rapporto di gara fonte privilegiata di prova. Ritiene il Giudice che la condotta di cui sopra sia particolarmente deplorevole poiché posta in essere durante un incontro di calcio giovanile categoria U17".