
Il Giudice Sportivo, l'avvocato Michele Diasio, si è preso del tempo e dopo aver analizzato a fondo la situazione ha preso la sua decisione in merito al ricorso presentato dalla Penta Piateda dopo il match perso 1-0 contro l'Alto Lario U21 lo scorso 16 marzo. Il ricorso della società orobica verteva sul fatto che l'Alto Lario under 21 avesse impiegato due giocatori, Giacomo Leggeri e Gabriele Bongiascia, già utilizzati più volte in prima squadra andando a violare la norma del regolamento che ne regola l'utilizzo. Vista la situazione particolare del girone V che presenta due formazioni under 21 e una squadra B fuori classifica è servita un'attenta analisi prima di arrivare alla decisione di assegnare la vittoria a tavolino e quindi i tre punti alla Penta Piateda. Di seguito la sentenza pubblicata in serata sul comunicato ufficiale: Con preavviso di ricorso e successivo ricorso tempestivamente depositato la società PENTA PIATEDA chiedeva che la vittoria della gara disputata in data 16 marzo 2025 fra ALTO LARIO CALCIO e PENTA PIATEDA venisse assegnata alla stessa poiché vi sarebbe stata violazione, da parte dell’ALTO LARIO CALCIO, di quanto disposto dal C.U. n.79 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in data 30 luglio 2024. In particolare la ricorrente sosteneva che nel corso della gara sopra citata la società ALTO LARIO CALCIO avrebbe inserito e schierato in campo i giocatori LEGGERI GIACOMO nato il 12/10/2006 e BONGIASCIA GABRIELE nato il 26/01/2006 utilizzati nelle gare della squadra ALTO LARIO CALCIO U21, durante il campionato di SECONDA CATEGORIA GIR. V, per un numero superiore alle cinque consentite dal regolamento per calciatori utilizzati nelle gare della prima squadra militante in PRIMA CATEGORIA GIR. C. Fissata l’udienza per la decisione ALTO LARIO CALCIO depositava tempestiva memoria difensiva con la quale chiedeva il rigetto del ricorso ex adverso proposto poiché, secondo la prospettata tesi difensiva, i calciatori LEGGERI GIACOMO e BONGIASCIA GABRIELE potevano disputare più di 5 gare nella squadra U21 in base a quanto previsto dal C.U. 15 del CRL pubblicato in data 05/09/2024 ultimo comunicato legiferante la materia. (Regolamento Campionati LND stagione 2024/2025 campitolo 3.1.1 sezione A4) A giudizio del Giudice Sportivo il ricorso proposto dalla società PENTA PIATEDA merita accoglimento. E’ indubbiamente vero, come evidenziato nella memoria difensiva depositata dall’ALTO LARIO CALCIO, che il Comunicato Ufficiale n.15 del CRL pubblicato in data 05 settembre 2024 contiene le disposizioni citate dalla predetta società ma, ritiene questo Giudice, che la fattispecie de quo trovi la sua disciplina nel Comunicato n.79 della Lega Nazionale Dilettanti pubblicato in data 30 luglio 2024. Depone in questo senso, oltre al chiaro testo del citato comunicato della LND, anche quanto previsto dal C.U. n. 7 del CRL pubblicato in data 08 agosto 2024 il quale, al punto n.3.1 dispone, sotto la rubrica “Comunicazioni del Comitato Regionale Lombardia”, “Consiglio Direttivo” che “il Consiglio Direttivo valutati gli organici di Terza Categoria Under 21, tenuto conto che le società A.S.D. ALTO LARIO, ASR OLYMPIC MORBEGNO, U.S. GROSIO facenti parte dell'organico di Terza Categoria Under 21 si posizionano a distanza considerevole da altre Società iscritte alla Terza Categoria Under 21, dispone, con autorizzazione della L.N.D., che le stesse siano inserite nel campionato di Seconda Categoria girone V (Delegazione di Sondrio) partecipando con diritto di classifica e promozione nei limiti stabiliti dalla LND con il C.U. nr 79/LND del 30 luglio 2024” Il chiaro significato letterale tanto delle parole usate dal Consiglio direttivo nel richiamato C.U. n.7 quanto di quelle contenute nel richiamato comunicato n.79 della LND il quale prevede, al punto II ATLETI/ATLETE SECONDA SQUADRA “ Nella distinta di gara della seconda squadra, solo per la cosiddetta “regular season” potranno essere inseriti atleti/atlete delle sopra indicate fasce di età che hanno disputato massimo 5 gare ufficiali di campionato con la prima squadra nel corso della stagione sportiva 2024/2025, a condizione che dette gare abbiano conseguito un effetto valido ai fini della classifica” fanno ritenere corretta la tesi della ricorrente. Da ciò consegue che, sempre in forza di quanto disposto dall’ultimo capoverso del citato punto II del C.U. n.79, in base al quale “la violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (0-6 per il Calcio a 5). La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.” dovrà essere comminata all’Alto Lario la perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.