Corte Sportiva di Appello Territoriale, maxi squalifica ai danni di Alessandro Menghi

Calcio

Il Berbenno ha trovato una sorpresa poco gradita sul Comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio dal Comitato Regionale. Alessandro Menghi, fresco di trasferimento dall'Ardenno Buglio al Berbenno, dovrà stare lontano dai campi per diverso tempo. Dopo la squalifica di sette giornate inflitta dal Giudice sportivo, l'Ardenno Buglio aveva presentato ricorso chiedendo una riduzione, ma ottenendo in realtà un'inasprimento della pena salita a complessive dieci giornate. Di seguito riprendiamo integralmente quanto pubblicato sul Comunicato:
La società U.S. ARDENNO BUGLIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato: (i) a carico del calciatore Menghi Alessandro la squalifica per sette gare effettive per avere raggiunto il direttore di gara ed averlo spinto con entrambe le mani sulla schiena, seppure in modo non violento, spostandolo in avanti di due passi e, successivamente all’espulsione, per avere bestemmiato in due occasione distinte: prima in campo e, dopo, mentre l’arbitro lasciava lo stadio, passandogli davanti; (ii) l’ammenda di € 200,00 a carico della società reclamante poiché un proprio sostenitore entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale cercando di convincere il direttore di gara a non segnalare il provvedimento disciplinare a carico del calciatore. 
La Società, nel proprio reclamo, pone l’accento sul fatto che il comportamento posto in essere dal calciatore Menghi Alessandro non possa in alcun modo rientrare nella definizione di condotta violenta di cui all’art.35 e, a conforto delle proprie deduzioni, allega un video dell’episodio; in ogni caso, la dinamica del contatto tra il calciatore e l’arbitro appare incompatibile con qualsivoglia intenzionalità e volontà di colpire il direttore di gara. Relativamente all’ammenda, la reclamante evidenzia che al termine della gara il Presidente Davide Castelli chiedeva di potere accedere allo spogliatoio arbitrale per parlare di alcune situazioni accadute, tra cui la dinamica del gol convalidato agli avversari, senza tuttavia nessuna pressione circa la richiesta di “alleggerire” la posizione del calciatore espulso. In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica comminata al calciatore Menghi Alessandro e la riduzione dell’ammenda a carico della società.  
In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica comminata al calciatore Menghi Alessandro e la riduzione dell’ammenda a carico della società.  Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,
OSSERVA  
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 61 comma 6 del CGS, occorre dichiarare l’inammissibilità del video prodotto dalla reclamante in quanto il provvedimento impugnato non è relativo a condotte violente, ma bensì è riconducibile a comportamenti previsti e sanzionati dall’art. 36, comma 1 del C.G.S. Si evidenzia altresì che la reclamante nulla ha dedotto né contestato relativamente alle bestemmie proferite dal calciatore Menghi Alessandro, con conseguente piena conferma di quanto attestato dal direttore di gara a tal proposito ed afferente impossibilità di ammettere il video prodotto. Dagli atti ufficiali di gara, fonti primarie e privilegiate di prova ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, emerge in maniera chiara e dettagliata che al minuto 44° del secondo tempo, dopo la convalida di una rete segnata dalla società Alto Lario, il direttore di gara veniva raggiunto da due calciatori di riserva della squadra Ardenno Buglio e, in tale frangente, l’arbitro riceveva una spinta di modesta entità sulla schiena, a due mani, che lo costringeva a fare due passi in avanti per non cadere, da parte di un altro calciatore situato alle sue spalle; riacquisito l’equilibrio, il direttore di gara si voltava immediatamente ed identificava chiaramente come autore del gesto il calciatore Menghi Alessandro.
Successivamente alla notifica dell’espulsione, il Menghi Alessandro tentava di avvicinarsi nuovamente all’arbitro ma veniva allontanato con la forza dai compagni di squadra, per poi raggiungere il centro del terreno di gioco fingendo di non avere ricevuto l’espulsione e tentando di ingannare il direttore di gara; invitato ad uscire dal terreno di gioco, lo stesso calciatore urlava verso l’arbitro un’espressione blasfema. Infine successivamente, mentre il direttore stava lasciando il centro sportivo per raggiungere la propria automobile, il Menghi Alessandro, che si trovava vicino all’arbitro, pronunciava un’altra bestemmia. Giova anzitutto evidenziare, come sopra già accennato, che la qualificazione operata dal Giudice sportivo in relazione alla condotta posta in essere dal calciatore Menghi Alessandro non rientra nelle ipotesi previste e sanzionate dall’art. 35 del C.G.S. (per le quali la sanzione minima risulta la squalifica di 2 anni) e pertanto tutte le considerazione all’uopo contenute nel reclamo sono totalmente prive di rilievo e fondamento. Al contrario, per la fattispecie in esame risultano pienamente applicabili gli artt. 36, comma 1 lett. b) e 37 comma 1 lett. a) del C.G.S. Alla luce di quanto sopra, valutati tutti gli elementi del caso, non risulta condivisibile la quantificazione della sanzione precettata dal Giudice di prime cure in quanto notevolmente ridotta rispetto ai minimi edittali previsti dalle norme del C.G.S., pur in assenza di specifiche circostanze attenuanti. Pertanto, anche in considerazione dei vari comportamenti censurabili posti in essere dal calciatore Menghi Alessandro, tra l’altro in momenti diversi e distanti nel tempo, si ritiene congrua la sanzione della squalifica per non meno di 10 giornate effettive, in ossequio ai dettati del C.G.S. Relativamente invece all’ammenda comminata a carico della società, ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S, dal rapporto di gara si evince che al termine dell’incontro, dopo la firma del “rapportino” da parte dei dirigenti delle due squadre, un tesserato della U.S. Ardenno Buglio entrava nello spogliatoio arbitrale senza permesso e tentava di convincere il direttore di gara del fatto che il calciatore Menghi non lo avesse spinto, fornendo una versione dei fatti distorta e lasciando lo spogliatoio solo dopo molteplici inviti da parte dell’arbitro.
La reclamante non ha fornito nessun elemento idoneo a confutare quanto chiaramente attestato dal direttore di gara nel proprio rapporto ufficiale. Pertanto, visti gli artt. artt. 36, comma 1 lett. b), 37 comma 1 lett. a) e 78 comma 2  del C.G.S., la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Menghi Alessandro merita di essere aumentata, mentre risulta correttamente quantificata l’ammenda comminata a carico della società. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale
RIGETTA
il reclamo e, ai sensi dell’art. 78 comma 2 del C.G.S., valutato il merito, ridetermina la squalifica a carico del calciatore Menghi Alessandro in 10 giornate effettive.  Conferma, nel resto, la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa reclamo.