Grosio, una vittoria si trasforma in sconfitta a tavolino

Calcio


Brutte notizie per il Grosio arrivano dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale del CR Lombardia. La società granata si vede privata dei tre punti conquistati nella gara del 17 settembre con l'Olgiate Aurora. Il 3-2 maturato sul campo diventa 0-3 a tavolino. Una decisione che fa scivolare il Grosio al penultimo posto con 5 punti. Di seguito quanto riportato sul comunicato ufficiale da poco pubblicato: 

La società OLGIATE AURORA ASD ricorre avverso la decisione richiamata in epigrafe, con cui il G.S.di 1°Grado, respingendo il ricorso dalla stessa presentato il 18.09.2023 rispetto all’asserita irregolarità del campo di gioco per omesso ancoraggio delle porte al terreno, omologava il risultato della gara come conseguito sul campo, Grosio – Olgiate Aurora Asd 3-2. La ricorrente osserva che, prima ancora che avesse inizio la gara, veniva apposta riserva scritta dalla squadra ospite, con la quale veniva richiesto all’arbitro di verificare la regolarità delle porte sul campo, poiché non debitamente fissate al terreno, con anche eventuale misurazione delle dimensioni. Una volta riscontrato il problema dell’ancoraggio delle porte, la società ospitante richiedeva l’intervento di un tecnico del gestore del campo di gioco, il quale apponeva dei picchetti lungo il tubolare perimetrale aderente al terreno, che venivano ritenuti sufficienti dall’arbitro per disputare l’incontro. Secondo la reclamante, invece, trattavasi di soluzione non adeguata, dato che i pali potevano essere comunque sollevati e spostati e ciò non garantiva l’effettivo fissaggio della porta, in violazione della regola n. 1.10 del Regolamento di Giuoco FIGC, e dell’art. 3, Regolamento Impianti Sportivi LND. Per questi motivi, riscontrata l’irregolarità del campo di gioco, chiedeva comminarsi la sanzione della perdita della gara per 0-3 ai sensi dell’art. 19 CGS. Nessuna controdeduzione perveniva dalla controparte, regolarmente notiziata del reclamo e della fissazione dell’udienza. Tanto premesso, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, verificato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini, OSSERVA Preliminare alla decisione qui in esame è la definizione del perimetro di valutazione demandato a questa Corte Territoriale sulla base del diritto sportivo. In proposito, la Corte Sportiva d’Appello nazionale ha di recente osservato in situazioni analoghe a quella qui in rilievo che “a norma dell’art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S., il Giudice Sportivo è ben competente a conoscere della «regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi similari». A tale potere corrispondono, in capo alle parti del giudizio, alcune regole procedurali, che prescrivono sì la «specifica riserva scritta presentata prima dell’inizio della gara, dalla società all’arbitro», o un’interlocuzione con lo stesso, ex art. 67, comma 4, C.G.S. (ciò cui segue anche una decisione «sul campo» del direttore di gara), ma senza perciò escludere o limitare il sindacato degli organi di giustizia sportiva al riguardo” (cfr. decisioni n. 210 e 227/CSA/2022-2023 del 4 maggio 2023 e 23 maggio 2023). 113 / 25 Su tali basi, questa Corte Sportiva ha il dovere di valutare se, a prescindere dalla valutazione svolta sul campo dall’arbitro, sulla base delle risultanze acquisite la situazione riscontrata sul terreno di gioco fosse conforme alla normativa del Regolamento Giuoco Calcio ed in particolare della Regola 1.10, nonché dell’art. 3, Regolamento Impianti Sportivi LND, ove si prescrive che le porte devono essere collocate “al centro di ciascuna linea di porta”, “a eguale distanza dalle bandierine d’angolo”, e “dovranno essere evitate sporgenze degli ancoraggi delle reti al suolo”, onde evitare qualsiasi “pericolo” per l’incolumità di tutti i tesserati. La normativa di riferimento specifica, inoltre, la distanza che separa i due pali (7,32m) e conclude affermando che “le porte (comprese quelle portatili) devono essere fissate al suolo in modo sicuro”. La duplice ratio sottesa a tali disposizioni appare indubbia: (i) da un lato, garantire parità di condizioni per tutte le squadre e i calciatori in qualsiasi momento dell’incontro, onde evitare che una porta possa essere più piccola dell’altra o possa essere spostata e ridimensionata a piacimento in presenza di pali amovibili e non fissati al terreno; (ii) garantire l’incolumità di tutti i tesserati presenti, onde prevenire il rischio che si possano verificare incidenti di qualsiasi sorta, senza che l’andamento regolare dell’incontro possa assumere alcun rilievo. È del tutto evidente, infatti, che in materia di prevenzione del rischio il parametro di valutazione debba essere effettuato in una prospettiva ex ante, a nulla potendo valere il riscontro ex post sull’effettivo verificarsi (o non verificarsi) di incidenti nel corso della gara. Di conseguenza, questa Corte ritiene che la valutazione sulla regolarità delle porte debba essere condotta con massimo rigore, e in questo senso il mancato fissaggio dei pali delle porte “amovibili”, inottenibile in concreto – come riscontra lo stesso arbitro nel referto di gara – in quanto “l’interramento non era possibile” rende certamente non conformi al regolamento le porte del campo. Allo stesso modo, i picchetti inseriti in via provvisoria sul tubolare perimetrale, per le loro caratteristiche, benché abbiano senz’altro parzialmente risolto i problemi di sicurezza, non potevano come tali ancorare i pali al terreno e risolvere del tutto il problema sollevato dalla squadra ospite con la riserva scritta apposta al referto. A nulla può valere, poi, il fatto che – come riporta il referto arbitrale – una volta comunicata la decisione di disputare l’incontro da parte dell’Ufficiale di Gara, “la Società ospite non ha obiettato ulteriori irregolarità e la partita si è giocata senza rischi per l'incolumità dei calciatori”, posto che da un lato – come visto sopra – trattasi di un sindacato comunque demandato alla Giustizia Sportiva e, d’altra parte, una volta apposta la prima riserva, “non poteva ravvisarsi alcun onere formale […] di reiterazione della riserva scritta”, successivamente agli interventi attuati dalla società ospitante e nonostante la decisione dell’arbitro di disputare la gara (cfr. sempre decisione n. 227/CSA/2022-2023). In conclusione, tenuto conto della categoria di appartenenza, nonché degli interessi primari sottesi al puntuale rispetto delle regole concernenti il campo di gioco, la dimensione e collocazione delle porte rispetto al terreno e alle bandierine del calcio d’angolo, in uno con la necessità di garantire il massimo livello di sicurezza per tutti i calciatori, questa Corte ritiene che il mancato ancoraggio dei pali al terreno e la soluzione temporanea adottata non fossero in grado di garantire il rispetto della regola n. 1.10 del Regolamento Giuoco Calcio. Ciò determina l’irregolarità del campo, che deve certamente imputarsi alla squadra ospitante ai sensi dell’art. 59 NOIF, e la violazione dell’art. 10 CGS, con conseguente sanzione della perdita della gara per 0-3. 114 / 25
Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ACCOGLIE il reclamo proposto da OLGIATE AURORA ASD e ai sensi dell’art. 10, comma 1, CGS, omologa il risultato dell’incontro U.S. GROSIO - OLGIATE AURORA ASD, valevole per il Campionato 1°Categoria, Girone C, del 17.9.2023, con il risultato di 0-3.
Si dispone la restituzione della relativa tassa.