
Tra le sanzioni odierne spicca la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo regionale a un calciatore di Prima categoria che dovrà saltare le prossime otto partite. In Promozione una giornata di squalifica a Kjahil Muaremi (Olympic Morbegno). In Prima categoria, a carico di dirigenti, inibizione fino al 20 aprile per Pietro Fontana (Berbenno) "Per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro (art.36 comma 2/a del C.G.S. come modificato con CU N. 165/A del 20/04/2023)". Una giornata di squalifca a Matteo Fontana (Berbenno). A carico di calciatori, otto turni di stop per William Paganin (Piantedo) "Per condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara che si concretizzava in un contatto fisico". Una giornata a Marco Gherardi (Berbenno), Giacomo Raffa (Chiavennese), Luca Iobizzi (Talamonese). In Seconda categoria sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione in classifica, oltre all'ammenda di 100 euro a carico della Polisportiva Villa per non aver giocato la partita prevista domenica scorsa sul campo della Rovinata. Questa la motivazione: "La Società POLISPORTIVA VILLA ha comunicato, con mail in data 14/03/2026,l'impossibilità di prendere parte alla gara a margine. Non essendo pervenuta da parte delle Società stessa idonea documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore o altro giustificato motivo tale da legittimare la mancata partecipazione allagara, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F.". Un turno di squalifica a Filippo Gini (Atletico Cosio), Giuliano Zappa (Bormiese), Erik Andreoli (Penta Piateda). In ambito giovanile, campionato provinciale Juniores U19, sconfitta a tavolino, un punto di penalizzazione in classifica e ammenda di 100 euro a carico della Valchiavenna per non aver giocato la partita di campionato prevista sabato scorso sul campo dell'Oratorio S. Neri e S. Agnese. Questa la motivazione: "Dal referto di gara si evince che la Società VALCHIAVENNA A.S.D.C. non si è presentata per la disputa della gara a margine. Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la sussistenza di cause di forza maggiore o altro giustificato motivo tale da legittimare la mancata partecipazione allagara, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 comma 1 delle N.O.I.F.".


